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INPRAT
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Istituto Nazionale per lo Studio, la Valutazione e la Prevenzione del Rischio nelle Attività Tecnologiche
Istituto Nazionale per lo Studio, la Valutazione e la Prevenzione del Rischio nelle Attività Tecnologiche
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Statuto della associazione "Istituto Nazionale per lo studio, la valutazione e la Prevenzione del Rischio nelle Attività Tecnologiche INPRAT"
ROMA

Art. 1
DENOMINAZIONE - SEDE

È costituito ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile una associazione senza scopo di lucro denominato "Istituto Nazionale per lo Studio. la Valutazione e la Prevenzione del rischio nelle Attività Tecnologiche - INPRAT" L'INPRAT nasce da un'esperienza ultradecennale, come associazione culturale e scientifica promossa da Lidia Failla nel 1984. L'Associazione ha sede legale in Roma, 00183 Largo Magnagrecia 18. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi staccate in Italia ed all'Estero determinandone il funzionamento ed i rapporti con la sede centrale. L'Associazione è apolitica e non confessionale.

Art. 2
FINALITÀ

L'INPRAT è una associazione culturale scientifica, che ha lo scopo di studiare il problema del rischio di danno alla persona nelle attività umane conseguenti allo sviluppo ed all'applicazione delle tecnologie e di mettere in atto quelle iniziative che possono comunque contribuire ad eliminare o quantomeno a ridurre il rischio stesso ed il danno.
L'associazione realizza il suo scopo mediante:
  1. analisi ed interpretazione scientifica degli eventi rischiosi e dannosi;
  2. studi e ricerche e realizzazioni afferenti le tecnologie di sicurezza in relazione all'uso dei materiali, degli strumenti e delle macchine ai fini della protezione;
  3. introduzione della relazione rischio-beneficio negli studi dei rapporti fra i fattori del sistema UMA (uomo macchina-ambiente);
  4. studi e ricerche per la eliminazione o quantomeno per la riduzione dell'esposizione ad agenti tossici e nocivi;
  5. analisi statistiche ed epidemiologiche;
  6. incontri tra esperti delle diverse discipline in campo nazionale ed internazionale;
  7. partecipazione allo studio e promozione della conoscenza della normativa nazionale ed internazionale in materia di rischi connessi alle attività tecnologiche; elaborazione di proposte e progetti per la modifica, la riforma e l'integrazione della normativa nel settore, tenendo conto della sua armonizzazione con la normativa internazionale;
  8. cooperazione scientifica e culturale con enti pubblici e privati per lo svolgimento di programmi di studi e di ricerche comuni, per lo scambio di informazioni e per la elaborazione di progetti di norme e di regolamenti, nonché la eventuale costituzione di una banca dati specializzata;
  9. ricerche, convegni, congressi, incontri, pubblicazioni, seminari, cura dei rapporti con le Università e con le Istituzioni Nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe sul tema della valutazione del rischio-beneficio nelle attività tecnologiche;
  10. specifici interventi e partecipazione nei mezzi di comunicazione sociale (mezzi radiotelevisivi, stampa, etc.), nei sistemi educativi, di istruzione (corsi di insegnamento, borse di studio, diplomi universitari, tesi di laurea, tesi di specializzazione, etc.), negli ambienti culturali in genere (dibattiti, conferenze, concorsi letterari e tecnologici etc.), nelle attività di formazione ed informazione.

Art. 3
DURATA E SCIOGLIMENTO

L'Associazione ha durata indeterminata.
Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato in ogni tempo da un'assemblea straordinaria con voto della maggioranza dei tre quarti dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un quinto degli associati.
L'Assemblea, in caso di scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale ad un ente riconosciuto senza fini di lucro.

Art. 4
SOCI

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche che siano interessate e condividano lo scopo dell'associazione.
I soci si distinguono in fondatori, sostenitori, ordinai e benemeriti, (individuali e collettivi).
I soci si distinguono in :
  • soci ordinari
  • soci collettivi
Sono soci ordinari tutti coloro che richiedono di far parte della Associazione e ne è stata accettata la richiesta del Presidente e ratificata dall'Assemblea dei Soci. P
er fatto storico o per particolare motivazione i soci ordinari possono essere:
  • soci fondatori: se sono intervenuti in maniera diretta o per delega al primo atto costitutivo dell'Associazione
  • soci onorari: se, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, si distinguono per particolare attività tecnico-scientifica
  • soci benemeriti: se, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, si sono distinti o si distinguono per importante contributo sia scientifico che economico
  • soci sostenitori: se, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, si distinguono per importante contributo economico
Sono soci collettivi tutti coloro che richiedono di far parte della Associazione in maniera collettiva e ne è stata accettata la richiesta da parte del Presidente
Per particolare motivazione od importante contributo scientifico od economico all'attività dell'INPRAT i soci collettivi possono essere:
  • soci benemeriti
  • soci sostenitori
La qualità di socio - sia ordinario che collettivo - comporta il pagamento annuo della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo su proposta motivata del tesoriere e ratificata dalla Assemblea dei soci.
Sono esentati dal pagamento della quota sociale i soci onorari.
Sono soci fondatori gli intervenuti (direttamente o per delega) al primo atto costitutivo dell'associazione.
I soci ordinari, che dovranno presentare domanda di ammissione corredata dalla presentazione di due soci, sono nominati da Presidente su giudizio insindacabile in merito all'ammissione espresso dal Consiglio Direttivo.
Sostenitori ed ordinari sono quei soci che corrispondono le rispettive quote fissate dal Consiglio Direttivo.
Sono benemeriti quei soci che , a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, si distinguono per particolari attività o notevole contributo finanziario.
L'adesione all'associazione obbliga l'associato al pagamento delle quote annuali nella misura stabilita annualmente dall'assemblea.
Le quote dei soci collettivi sono fissate per le corrispondenti categorie di soci individuali.
La qualità di associato, che non è trasmissibile, si acquista con l'iscrizione e si perde a seguito del mancato pagamento della quota sociale senza alcuna giustificazione per tre anni, con le dimissioni o con l'espulsione che, per gravi motivi, viene adottata inappellabilmente con il provvedimento emanato dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo.
Comunque gli associati sono comunque tenuti a corrispondere tutte le quote relative agli anni precedenti ed in corso per avere diritto a partecipare all'assemblea annuale con diritto di voto.
I soci che comunque cessino di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 5
ORGANI

Organi dell'associazione sono:
  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente.

Art. 6
ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed ad essa spettano tutti i poteri di legge, in quanto dal presente statuto non sia diversamente disposto.
L'Assemblea è convocata in riunione ordinaria dal Presidente almeno una volta all'anno. L'ordine del giorno, approvato da Consiglio Direttivo, deve essere inviato ai soci quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure, in casi urgenti, mediante telegramma o altro mezzo telematico, spedito almeno 5 giorni prima del giorno dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve indicare l'ordine del giorno.
L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti salvo quanto stabilito per l'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione all'art. 3.
I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da altri soci.
Non sono cumulabili più di tre deleghe.
L'Assemblea può essere convocata su richiesta del Presidente, scritta e motivata da un terzo dei soci.
Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo le modifiche al presente statuto che devono essere indicate nell'ordine del giorno ed essere approvate con una maggioranza di due terzi dei soci presenti.
L'Assemblea decide sulle linee attuative degli scopi sociali ed approva annualmente i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e ogni tre anni, elegge, tra i suoi membri, il Consiglio Direttivo.
Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo possono essere effettuate anche per posta con lettera raccomandata indirizzata al Presidente previa trasmissione, da parte dello stesso, di: a) scheda di votazione contenete l'elenco dei soci e dei candidati. B) busta piccola anonima nella quale inserire la scheda, c) busta grande già predisposta nella quale inserire la busta piccola.
Tutte le buste grandi verranno aperte contemporaneamente all'inizio dei lavori dell'assemblea e successivamente, dopo la votazione dei presenti, saranno aperte le buste piccole e le schede inserite nella eventuale urna predisposta per le votazione.
L'Assemblea nomina, altresì, ogni tre anni, i revisori dei conti.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che siano in regola con il pagamento dei contributi.
Ciascun socio collettivo dispone di due voti.

Art. 7
CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo è composta da non meno di sei membri.
Definisce le iniziative sulla base delle delibere dell'Assemblea, nell'ambito delle disponibilità economiche esistenti nell'Istituto. Si riunisce almeno quattro volte l'anno. Decide a maggioranza.
In caso di parità di voti è preminente il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri: il Presidente, il Segretario scientifico, il Tesoriere ed il segretario.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare Consiglieri Scientifici per particolari esigenze tecnico-scientifiche-amministrative: questi sono referenti verso lo stesso Consiglio Direttivo

Art. 8
PRESIDENTE


Il Presidente rappresenta l'Istituto e ne attua le iniziative.
Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 9
SEGRETARIO SCIENTIFICO

Il segretario Scientifico collabora con il Presidente nell'attuazione della parte scientifica delle iniziative.

Art. 10
TESORIERE

Il Tesoriere tiene i registri contabili, prepara i bilanci preventivi ed i conti consuntivi annuali, riscuote le quote sociali, provvede ai pagamenti necessari ed a tutte quelle azioni interessanti la parte economica dell'Istituto, limitatamente alle disponibilità economiche.

Art. 11
SEGRETARIO

Il segretario collabora con il Presidente nell'attuazione della parte culturale ed organizzativa delle iniziative, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 12
REVISORI DEI CONTI


Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da due membri effettivi e da un membro supplente.
Essi sono nominati dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Istituto.
I revisori dei conti controllano la regolare tenuta della contabilità e redigono una relazione annuale dei conti consuntivi e la presentano all'assemblea annuale.
Essi durano in carica tre anni e possono partecipare, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alla assemblee dei soci effettivi.

Art. 13
INCARICHI


Gli incarichi non sono retribuiti.
Per particolari incarichi potrà essere riconosciuto il rimorso spese.

Art. 14
PATRIMONIO


Il fondo comune è costituito dalle quote dei soci, dagli avanzi di gestione, da contributi straordinari e da qualsiasi altra entrata che legittimamente pervenga all'Istituto.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da: quote e contributi dei soci (fondatori, sostenitori, ordinari, benemeriti collettivi) ed altri sovventori; eventuali contribuzioni e sussidi dallo Stato o da altri enti: liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti; ogni altro provento corrispettivo, sopravvenienza od entrata conseguita.

Art. 15
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 16
RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al Codice Civile e, in caso di controversie giudiziarie, è competente il Foro di Roma. Aggiornamento anno 2006