| Statuto |
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Statuto della Associazione "INPRAT" www.inprat.org
Art. 1 DENOMINAZIONE
E' costituita ai sensi dell'articolo 36 e seguente del
codice civile un'associazione avente la qualifica di organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, sotto la denominazione: La Associazione comunicherà l'oggetto della propria attività alle competenti autorità, alle qual sarà altresì comunicata ogni successiva variazione.
Art 2 SEDE L'Associazione nasce senza scopo di lucro, da un'esperienza ultradecennale, culturale e scientifica promossa da Lidia Failla nel 1984. All'atto della costituzione l'associazione ha sede legale in Roma, Largo Magnagrecia 00183. La sede operativa centrale è nella città di Roma ed è scelta di volta in volta dal Presidente in carica responsabile legale dell'associazione. Il Consiglio direttivo potrà istituire sedi staccate in Italia e all'Estero determinandone il funzionamento e i rapporti con la sede centrale.
Art. 3 FINALITA' L'"INPRAT" è un'associazione culturale scientifica, apolitica e non confessionale che si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari attraverso iniziative culturali e scientifiche tendenti a favorire lo studio del problema del rischio di danno alla persona nelle attività umane conseguenti allo sviluppo e all'applicazione delle tecnologie e di mettere in atto quelle iniziative che possono comunque contribuire a eliminare o quantomeno a ridurre il rischio stesso e il danno. L'Associazione realizza il suo scopo mediante: a) analisi ed interpretazione scientifica degli eventi rischiosi e dannosi; b) studi e ricerche e realizzazioni riguardanti le tecnologie di sicurezza in relazione all'uso dei materiali, degli strumenti e delle macchine ai fini della protezione; c) introduzione della relazione rischio-beneficio negli studi dei rapporti fra i fattori del sistema UMA (uomo macchina-ambiente); d) studi e ricerche per l'eliminazione o quantomeno per la riduzione dell'esposizione ad agenti tossici e nocivi; e) analisi statistiche ed epidemiologiche; f) studio e validazione dei processi e degli interventi per la riduzione del rischio clinico; g) incontri tra esperti delle diverse discipline in campo nazionale ed internazionale; h) partecipazione allo studio e promozione della conoscenza della normativa nazionale e internazionale in materia di rischi connessi alle attività tecnologiche; elaborazione di proposte e progetti per la modifica, la riforma e l'integrazione della normativa nel settore, tenendo conto della sua armonizzazione con la normativa internazionale; i) cooperazione scientifica e culturale con enti pubblici e privati per lo svolgimento di programmi di studi e di ricerche comuni, per lo scambio di informazioni e per la elaborazione di progetti di norme e di regolamenti, nonché per la eventuale costituzione di una banca dati specializzata; j) ricerche, convegni, congressi, incontri, pubblicazioni, seminari, cura dei rapporti con le Università e con le Istituzioni Nazionali e internazionali aventi finalità analoghe sul tema della valutazione del rischio-beneficio nelle attività tecnologiche; k) specifici interventi e partecipazione nei mezzi di comunicazione sociale (radiotelevisione, stampa, telematica, incontri con i cittadini in ambienti di vita e di lavoro, etc.), nei sistemi educativi, di istruzione (corsi di insegnamento, borse di studio, diplomi universitari, tesi di laurea, tesi di specializzazione, master, etc.), negli ambienti culturali in genere (dibattiti, conferenze, concorsi letterari e tecnologici etc.), nelle attività di aggiornamento, formazione ed informazione.
Art. 4 DURATA E SCIOGLIMENTO L'Associazione ha durata indeterminata. Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato in ogni tempo da un'assemblea straordinaria con voto della maggioranza dei tre quarti dei soci in prima convocazione, in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti che rappresentino almeno un quinto degli associati. L'Assemblea, in caso di scioglimento dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori e deliberare in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale a favore di altre .
Art. 5 SOCI 5.1 Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche che siano interessate e condividano lo scopo dell'associazione e che richiedono di farne parte, la cui domanda di ammissione sia accettata dal Presidente, sentito il consiglio direttivo, e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che sarà annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligato al versamento della quota annuale di associazione.
I soci si distinguono in: 1. soci ordinari 2. soci onorari 3. soci collettivi 4. soci aggregati 5. soci aggregati junioreses (età inferiore ai 25 anni)
5.2 Sono soci ordinari tutti coloro che richiedano di far parte dell'Associazione. I soci ordinari possono chiedere al Consiglio Direttivo l'istituzione di sedi staccate in Italia e all'Estero presentando una proposta motivata al Consiglio direttivo. Le sedi distaccate operano di concerto con il Presidente e con il Consiglio direttivo e possono avvalersi di consiglieri esperti, individuati dal Consiglio direttivo, incaricati dal Presidente con atto formale o proporne dei nuovi al Consiglio Direttivo. Per fatto storico o per particolare motivazione i soci ordinari possono essere: - soci fondatori: se sono intervenuti in maniera diretta o per delega al primo atto costitutivo dell'Associazione; - soci benemeriti: se, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, si sono distinti o si distinguono per importante contributo sia scientifico sia economico; - soci sostenitori: se, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, si distinguono per importante contributo economico. 5.3 Sono soci onorari coloro che, a giudizio insindacabile del Consiglio direttivo, si distinguono per particolare attività tecnico-scientifica. 5.4 Sono soci collettivi coloro che richiedono di far parte dell'Associazione in maniera collettiva ed hanno ricevuto comunicazione ufficiale della loro qualità di soci collettivi da parte del Presidente. Per particolare motivazione o importante contributo scientifico o economico all'attività dell'Associazione i soci collettivi possono essere: - soci collettivi benemeriti - soci collettivi sostenitori 5.5 Sono soci aggregati tutte le persone fisiche o giuridiche che si sono resi disponibili per collaborare nell'ambito delle iniziative svolte dall'associazione. Sono soci aggregati juniores coloro che, di età inferiore ai venticinque anni, ritengono di partecipare alle iniziative dell'Associazione, con il tutoraggio di insegnanti fino a diciotto anni e di consiglieri esperti nominati dall'Associazione. I soci aggregati possono nominare un socio che li rappresenti presso il Consiglio direttivo. 5.6 La qualità di socio - sia ordinario che collettivo - comporta il pagamento annuo della quota associativa stabilita dal Consiglio direttivo su proposta motivata del tesoriere e ratificata dall'Assemblea dei soci. 5.7 La qualità di associato, che non è trasmissibile, si acquista con l'iscrizione e si perde a seguito del mancato pagamento della quota sociale senza alcuna giustificazione per tre anni, con le dimissioni o con l'espulsione che, per gravi motivi, è adottata inappellabilmente con il provvedimento emanato dal Presidente su delibera del Consiglio direttivo. Gli associati sono comunque tenuti a corrispondere tutte le quote riguardanti gli anni precedenti ed in corso, per partecipare all'assemblea annuale con diritto di voto. Non possono richiedere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Non sono tenuti al pagamento della quota sociale i soci onorari, soci aggregati ed i soci aggregati juniores. Eventuali quote fornite liberamente andranno a costituire un fondo per le iniziative istituzionali. Art. 6 ORGANI Organi dell'associazione sono: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio direttivo; - il Presidente.
Art. 7 ASSEMBLEA L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed ad essa spettano tutti i poteri di legge, in quanto dal presente statuto non sia diversamente disposto. L'Assemblea decide sulle linee attuative degli scopi sociali ed approva annualmente i bilanci preventivi ed i conti consuntivi e ogni tre anni, elegge, tra i suoi membri, il Consiglio direttivo che dura in carica tre anni dal primo gennaio dell'anno successivo.
L'Assemblea è convocata in riunione ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, approvato da Consiglio direttivo, deve essere inviata ai soci quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure, in casi urgenti, mediante telegramma o altro mezzo telematico, spedito almeno cinque giorni prima del giorno dell'adunanza. L'Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti salvo quanto stabilito per l'Assemblea convocata per lo scioglimento dell'Associazione all'art.3. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da altri soci. Non sono cumulabili più di tre deleghe.
L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su richiesta del Presidente, scritta e motivata da un terzo dei soci. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice, salvo le modifiche al presente statuto che devono essere indicate nell'ordine del giorno ed essere approvate con una maggioranza di due terzi dei soci presenti.
L'assemblea annuale dei soci è convocata dopo aver aperto la consultazione assembleare tra i soci, con circa un mese di anticipo dalla data prevista per la riunione ordinaria. Tale consultazione contribuirà a definire l'ordine del giorno dell'assemblea stessa e può avvenire con uso di mezzi informatici.
L'assemblea, che deve eleggere il Consiglio direttivo, si svolge in due fasi, intervallate da circa un mese: la prima di consultazione per la verifica sulla disponibilità dei soci a far parte del Consiglio direttivo potrà svolgersi per via telematica; la seconda di definizione, in cui si valutano le candidature e scrutinano i voti espressi dai soci. Il Consiglio direttivo può essere eletto collegialmente con l'unanimità dei soci presenti e rappresentati in assemblea nel caso i soci disponibili ad assumere le cariche sociali siano non più di sei. Le votazioni per l'elezione del Consiglio direttivo possono essere fatte anche per posta con lettera raccomandata indirizzata al Presidente previa trasmissione, da parte dello stesso, di: a) scheda di votazione contenete l'elenco dei soci e dei candidati. b) busta piccola anonima nella quale inserire la scheda, c) busta grande già predisposta nella quale inserire la busta piccola. Tutte le buste grandi saranno aperte contemporaneamente all'inizio dei lavori dell'assemblea e in seguito, dopo la votazione dei presenti, saranno aperte le buste piccole e le schede inserite nell'eventuale urna predisposta per la votazione.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di voto tutti i soci che siano in regola con il pagamento dei contributi per l'anno in corso. Ciascun socio collettivo dispone di due voti. Possono intervenire ed essere sentite in assemblea anche persone che ne facciano richiesta scritta al Presidente in apertura dei lavori specificando l'argomento. L'Assemblea nomina, altresì, ogni tre anni, i revisori dei conti.
Art. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio direttivo è composto di non meno di sei membri. Definisce le iniziative sulla base delle delibere dell'Assemblea, nell'ambito delle disponibilità economiche esistenti nell'Associazione. Si riunisce almeno quattro volte l'anno. Decide a maggioranza. In caso di parità di voti è preminente il voto del Presidente. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri: il Presidente, il Segretario scientifico, il Tesoriere ed il Segretario. I membri del Consiglio direttivo possono rimanere in carica come Presidente e Segretario scientifico per due mandati consecutivi e dalla scadenza dell'incarico faranno parte, con diritto di voto, del Consiglio direttivo rispettivamente come "past president" e consigliere scientifico. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di nominare Consiglieri esperti per particolari esigenze tecnico-scientifiche-amministrative: questi sono referenti verso lo stesso Consiglio direttivo
Art. 9 PRESIDENTE Il Presidente rappresenta l'Associazione e dispone l'attuazione delle relative iniziative. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per via telematica per una durata massima di giorni cinque. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Art. 10 SEGRETARIO SCIENTIFICO Il Segretario scientifico collabora con il Presidente nell'attuazione della parte scientifica delle iniziative.
Art. 10 TESORIERE Il Tesoriere tiene i registri contabili, prepara i bilanci preventivi ed i conti consuntivi annuali, riscuote le quote sociali, provvede ai pagamenti necessari ed a tutte quelle azioni interessanti la parte economica dell'Istituto, limitatamente alle disponibilità economiche. Art. 11 SEGRETARIO Il Segretario collabora con il Presidente nell'attuazione della parte culturale ed organizzativa delle iniziative, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Art. 12 REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da due membri effettivi e da un membro supplente. Essi sono nominati dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Istituto. I revisori dei conti controllano la regolare tenuta della contabilità e redigono una relazione annuale dei conti consuntivi e la presentano all'assemblea annuale. Essi durano in carica tre anni e possono partecipare, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio direttivo ed alle assemblee dei soci effettivi.
Art. 13 INCARICHI Gli incarichi non sono retribuiti. Per particolari incarichi potrà essere riconosciuto il rimorso spese.
Art. 14 PATRIMONIO
Il
patrimonio è costituito: In caso di scioglimento dell'Associazione , per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento. Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.
Art 15 PREMI "IL GRIFO D'ORO -INPRAT" L'Associazione si riserva di assegnare premi per il tema "La relazione rischi-benefici nello sviluppo tecnologico" denominati "IL GRIFO D'ORO - INPRAT anno". Il bando per la partecipazione al premio è reso pubblico sul sito dell'Istituto entro il 15 gennaio dell'anno in cui avverrà la premiazione. Altre associazioni o enti che patrocinano il concorso possono, in occasione della premiazione de "IL GRIFO D'ORO" possono mettere a disposizione propri premi da assegnare ai lavori che apposita giuria, nominata per la attribuzione de "IL GRIFO D'ORO...", giudicherà più meritevoli di riconoscimento. Il premio potrà consistere anche in un assegno di ricerca e/o studio intitolato al Socio Benemerito dell'INPRAT "Giuseppe Migliaccio" I concorrenti al premio dovranno evidenziare le implicazioni etiche riferibili al lavoro presentato che riguardino azioni a tutela dei cittadini e in particolare delle categorie più deboli.
Art. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro 90 giorni dalla fine dell'esercizio il Presidente predispone il bilancio, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.
Art 17 CODICE ETICO I soci s'impegnano a rispettare il codice etico dell'Associazione oltre ai codici deontologici degli ordini o associazioni professionali alle quali sono iscritti. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità sono sancite dall'assemblea dei soci.
Art. 18 RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia al Codice Civile e, in caso di controversie giudiziarie, è competente il Foro di Roma.
Persone consultate per l'esame delle variazioni allo statuto INPRAT
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